Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Vitalizio

II. Costituzione

1. Forma

1

Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede.

2

Ove il contratto sia conchiuso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall’autorità competente, basta ch’esso sia convenuto in forma scritta.