Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Contratto di rendita vitalizia

III. Diritti del creditore

1. Esercizio del diritto

1

Salvo patto in contrario, la rendita vitalizia deve essere pagata per semestri e anticipatamente.

2

Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo pel quale la rendita dev’essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l’importo.

3

Se il debitore della rendita cade in fallimento, il creditore potrà pretendere un capitale eguale a quello, che si richiederebbe al momento della dichiarazione di fallimento per la costituzione di un’eguale rendita vitalizia presso un accreditato istituto di assicurazioni.