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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
Finché le edizioni dell’opera cui ha diritto l’editore non siano esaurite, l’autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell’editore, né dell’opera intera, né di singole parti di essa.
2
L’autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.
3
Le memorie che fanno parte di un’opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall’autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.
Articolo