Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

III. Numero delle edizioni

1

Se non fu determinato il numero delle edizioni, l’editore avrà diritto ad una sola.

2

Il numero degli esemplari dell’edizione, in difetto d’analoga stipulazione, è determinato dall’editore, che deve però, sulla domanda dell’autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa.

3

Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l’editore trascura di allestirne una nuova dopoché l’ultima sia esaurita, l’autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l’editore perde il suo diritto.