Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Fine del contratto

IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente

1

Se il compimento dell’opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l’appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.

2

Qualora l’impossibilità dell’esecuzione sia imputabile al committente, l’appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.