Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

V. Revoca

2. Conseguenze24

1

Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

2

Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all’offerente un nolo adeguato.

3

Il cliente deve rimborsare all’offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).

4

Il cliente non deve all’offerente nessun’altra indennità.