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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all’altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà.
2
Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l’equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento.
3
È salva in ogni caso l’azione per indebito arricchimento.
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