Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Titoli affini alle cambiali

I. Assegni all’ordine

3. Conseguenze dell’accettazione

1

Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

2

Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

3

Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.