Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario

b. Legge del luogo di pagamento

1

La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina:

1.
se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata;
2.
il termine di presentazione;
3.
se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
4.
se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
5.
se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
6.
se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
7.
se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
8.
i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario;
9.
se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.