Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

3. Persone su cui l’assegno bancario può essere tratto

1

Se l’assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

2

L’assegno bancario tratto su di un’altra persona vale come semplice assegno.