Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Principio

1

Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:

1.
sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005816 sui revisori;
2.
unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
3.
unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra d’affari di 40 milioni di franchi.

2

Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un’impresa:

1.
cui è applicabile il capoverso 1; o
2.
tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.