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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).
2
Una persona giuridica controlla un’altra impresa se:
- 1.
- dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo;
- 2.
- ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o
- 3.
- può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
3
La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.
4
Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.
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