Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Protezione della ditta

1

Il diritto di usare la ditta d’un privato o d’una società commerciale o d’una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

2

Chiunque risenta pregiudizio per l’indebito uso d’una ditta può procedere affinché cessi l’abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.