Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Costituzione

II. Statuto

2. Altre disposizioni

1

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1.
la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota);
2.
i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li eseguisce;
3.713
4.
le deroghe alle norme legali su l’ammissione nella società e la perdita della qualità di socio;
5.714
la responsabilità personale dei soci, il loro obbligo di effettuare versamenti suppletivi oppure di fornire prestazioni pecuniarie o di altro genere, come pure la specie ed i limiti di tali prestazioni;
6.
le deroghe alle norme legali su l’organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell’assemblea generale;
7.
ogni limitazione o estensione nell’esercizio del diritto di voto;
8.715
la determinazione e la destinazione dell’utile risultante dal bilancio e della liquidazione.