Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

L. Aumento del capitale sociale

1

L’assemblea dei soci può deliberare l’aumento del capitale sociale.

2

L’aumento è eseguito dai gerenti.

3

La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è già socio. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento del capitale azionario. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.678

4

L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.679

5

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:

1.
alla forma e al contenuto della deliberazione dell’assemblea dei soci;
2.
al diritto di opzione dei soci;
3.
all’aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;
4.
alla relazione sull’aumento del capitale e all’attestazione di verifica;
5.
alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;
6.
all’iscrizione dell’aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell’iscrizione.