Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Contratto di rendita vitalizia

I. Oggetto

1

La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.

2

In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.

3

Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.