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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante preavviso di un anno.
2
Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell’entrata in funzione.
3
Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.
4
Sono riservate le convenzioni contrarie.
Articolo