Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale

bb. Obbligo di notifica del fideiussore

1

Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.

2

Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

3

È riservata l’azione per indebito arricchimento contro il creditore.