Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Requisiti

II. Forma

1

La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.

2

Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l’atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l’indicazione numerica dell’importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell’atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.

3

Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.

4

Se, nell’intenzione di eludere l’atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.

5

Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell’aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all’assunzione del debito.

6

La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all’altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

7

Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l’importo delle sportule dovute per l’atto pubblico.