Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Vendita a prova o ad esame

III. Esame presso il compratore

1

Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell’esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiari di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall’uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore.

2

La vendita ritiensi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l’intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l’esame.