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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025A. Cessione di crediti
II. Effetti della cessione
2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova
1
La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2
Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3
Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
Articolo