Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Novazione

II. In rapporti di conto corrente

1

La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione.

2

Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto.

3

Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l’approvazione del saldo.