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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’invio di una cosa non ordinata non è una proposta.
2
Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.
3
Se l’invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.
Articolo