Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione

I. In genere435

A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione

II. Computo
Art. 662
Abroge

A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione

II. Computo436

A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione

II. Computo437

D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes

I. Dividendi

D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes

II. Acconti sui dividendi457

D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes

III. Interessi per il periodo d’avviamento

D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes

IV. Partecipazione agli utili (tantièmes)460

E. Restituzione di prestazioni

I. In genere461

E. Restituzione di prestazioni

II. Prescrizione462