Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

1. Definizione del «banchiere»

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Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte che soggiacciono alla legge federale dell’8 novembre 1934846 su le banche e le casse di risparmio.