Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

4. Computo dei termini

1

La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.

2

Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

3

Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.

4

Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s’intende non già una o due settimane, ma otto o 15 giorni effettivi.

5

Con l’espressione «mezzo mese» si intende il termine di 15 giorni.