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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell’accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l’accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
2
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell’accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
Articolo