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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.291
2
…292
3
Ove il capitale accomandato non consista o consista solo parzialmente in contanti, il conferimento in natura ed il valore che gli è attribuito devono essere espressamente notificati all’ufficio del registro di commercio e menzionati nell’iscrizione.
Articolo