Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Forma e contenuto

1

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1.
il nome e il domicilio delle parti;
2.
il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione;
3.
l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4.
le modalità di pagamento;
5.255
il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
6.256
il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;
7.
il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.