Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Definizione e formazione

2. Formazione e contenuto

1

Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

a.
la durata e la fine del rapporto d’impiego;
b.
i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
c.
la rimunerazione ed il rimborso delle spese;
d.
il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.

2

In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.

3

Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.