Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Forma del contratto

1

I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.

2

I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l’atto pubblico.78

3

I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.79