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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025A. Responsabilità in generale
V. Casi speciali
1. Morte e lesione corporale
a. Risarcimento in caso di morte
1
Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura
2
Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l’impedimento al lavoro.
3
Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.
Articolo