Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Requisiti

I. In generale

1

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere:

1.
l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente;
2.
il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio;
3.
il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio;
4.
la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l’identità;
5.
la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
6.
i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
7.
il numero degli esemplari del titolo;
8.
il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.