Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

1. Scadenza

1

L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

2

L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.