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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
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Il detentore dell’assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un’altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest’ultima abbia acquistato l’assegno bancario per effetto della girata in bianco.
Articolo