Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale

1

La presentazione per l’accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d’un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

2

Il banco o l’abitazione devono essere diligentemente ricercati.

3

Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l’autorità di polizia o l’ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.