Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Interruzione

b. Effetti

1

L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.

2

Coll’interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione di eguale durata.