Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Ammortamento

II. Singole cedole

1

Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.

2

Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l’ammontare depositato sia consegnato all’istante, sempreché nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all’esazione.