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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell’assemblea generale.
2
La deliberazione dell’assemblea generale dev’essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev’essere notificata all’ufficio del registro di commercio.
3
Con l’iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell’attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev’essere cancellata.
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