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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Lo statuto dev’essere steso in forma scritta e presentato ad un’assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato.
2
È inoltre presentata all’assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori su eventuali conferimenti in natura. I promotori sono tenuti a confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.716
3
L’assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari.
4
Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto.
Articolo