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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società:
- 1.
- la società è priva di uno degli organi prescritti;
- 2.
- uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
- 3.
- la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
- 4.
- la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
- 5.
- la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.624
1bis
Il giudice può segnatamente:
- 1.
- assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
- 2.
- nominare l’organo mancante o un commissario;
- 3.
- pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.625
2
Se nomina l’organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.
3
In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
4
Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.626
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