Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Posizione del gestore

I. Modo della esecuzione

1

Chi, senza averne mandato, assume l’affare d’un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all’interesse e all’intenzione presumibile del medesimo.