Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Fine del contratto

IV. Diritti dell’agente

2. Indennità per la clientela

1

Se con la sua attività, l’agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d’affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l’agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all’equità, ad un’adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.

2

Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

3

Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.