Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Effetti

II. Obblighi del mandatario

2. Responsabilità per fedele esecuzione

a. In genere

1

Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.252

2

Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.

3

Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso.