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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.
2
Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.
3
Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.
Articolo