Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Pena convenzionale

I. Diritto del creditore

2. Rapporto fra la pena ed il danno

1

La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.

2

Se il danno eccede l’ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.