Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Prescrizione

III. Sospensione della prescrizione

1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

1.51
per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2.52
per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;
3.
per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
3bis.53
per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;
4.54
per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
5.
finché il debitore abbia l’usufrutto del credito;
6.55
finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;
7.56
per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d’inventario;
8.57
durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.

2

Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.

3

Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull’esecuzione e sul fallimento.