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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.
2
Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l’adempimento, se tale fu l’intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.
3
In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest’ultimo di voler far valere il suo diritto.
Articolo