Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

IV. Obbligo d’informare dell’offerente17

1

L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.18

2

Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

3

Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.19