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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
1
L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
2
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
3
Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.
Articolo